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R.D. 26/09/1904 n. 713

Regio Decreto 26/09/1904 n. 713

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 02/04/1885 n. 3095, sui porti, spiagge e fari.

Estratto

PARTE I Classificazione, lavori e spese dei porti, spiagge e fari

CAPO I Disposizioni generali

Art. 2 Sono opere nuove straordinarie quelle che, creando ciò che non esiste o modificando ciò che esiste, ottengono uno scopo nuovo, o cambiano essenzialmente quello che prima di esse si raggiungeva. Sono invece opere di manutenzione o di miglioramento quelle che tendono a mantenere ciò che esiste o ad accrescerne gli effetti utili. E' opera nuova straordinaria l'escavazione, quando è generale, estesa a tut- to il porto o alla massima parte di esso per renderlo atto a navi di maggiore portata; è opera di manutenzione o miglioramento quando serve a mantenere, alla profondità normale stabilita, qualche ristretta zona di esso.

CAPO III Designazione delle opere marittime e competenza della relativa spesa

Art. 13 Sono opere che riguardano i porti, le spiagge e i fari, soggette alle disposizioni del presente regolamento, quelle indicate nell'art. 5 della Legge (Testo Unico) 02/04/1885 n. 3095, e tutte le altre che hanno per iscopo di facilitare il carico, scarico, deposito e trasporto delle merci. Le altre opere d'interesse della navigazione e del commercio marittimo da costruirsi nell'ambito dei porti o nelle aree demaniali marittime, sono per la loro esecuzione subordinate a preventivi concerti che gli interessati debbono prendere col Ministero dei lavori pubblici, il quale provvede all'approvazione dei relativi progetti. Le concessioni relative a tali opere, siano esse fatte ad enti morali od a privati, sono soggette alle disposizioni del codice per la marina mercantile ed al relativo regolamento, osservate, ove del caso, le disposizioni dell'art. 5 della legge 20/03/1865, allegato F.

CAPO Concessione per la costruzione e l'esercizio di opere marittime

Art. 34 Le province, i comuni, le camere di commercio e i privati che intendessero di ottenere la concessione di costruire opere marittime, in base al primo comma dell'art. 16 della legge, debbono, con la domanda, presentare al Ministero dei lavori pubblici il progetto delle opere che si propongono di eseguire, corredato da una relazione indicante l'ammontare presuntivo della spesa al- l'uopo necessaria e i mezzi finanziari coi quali intendono farvi fronte.

Art. 35 Sul progetto e relazione, di cui al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici promuove il parere delle commissioni di cui al capo X del presente regolamento, giusta le prescrizioni di cui all'art. 20, nonché del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sia per quanto riguarda la natura e la struttura delle opere progettate, la loro pubblica utilità e il costo presuntivo di esse, sia per quanto concerne le condizioni e le modalità da osservarsi per la loro regolare costruzione, manutenzione ed esercizio, e sui mezzi finanziari per far fronte alle necessarie spese. Per le modificazioni od aggiunte che, in seguito al parere di detti corpi consulenti, si riconoscesse necessario introdurre nei progetti e relazioni di cui sopra, dovranno questi ultimi essere dal Ministero dei lavori pubblici inviati all'ente o a persona che li ha prodotti, con le necessarie avvertenze ed osservazioni.

Art. 36 Il progetto e la relazione, quando siano stati definitivamente approvati dai corpi tecnici consulenti, di cui al precedente articolo, saranno dal Ministero dei lavori pubblici comunicati, insieme alla domanda, a quello della marina, per l'ulteriore corso della concessione, ai termini dell'art. 18 della legge sui porti e dall'art. 158 del codice di marina mercantile, corredandoli dei voti e decisioni come sopra emesse dai detti corpi di quelle osservazioni e prescrizioni che l'amministrazione dei lavori pubblici riconoscesse del caso, nonché di uno schema delle condizioni tecniche cui a parere dell'amministrazione medesima, dovrà essere subordinata la concessione.

Art. 39 La concessione dell'esercizio di opere marittime non potrà mai eccedere i novant'anni ed al termine della concessione le opere stesse passeranno al demanio pubblico.

Art. 43 Per assicurare la regolare esecuzione delle opere nel termine prestabilito, il concessionario dovrà prestare una cauzione, il cui ammontare sarà determinato volta per volta secondo la importanza, la natura e la destinazione delle opere, ma non potrà mai eccedere il ventesimo del costo preventivato delle opere stesse.

Art. 44 La esecuzione delle opere concesse è soggetta all'alta sorveglianza dell'ufficio del genio civile, dal quale saranno anche collaudate. Dopo il collaudo, ove nulla osti per altri riguardi, sarà restituita la cauzione.

Art. 45 Non eseguendosi dal concessionario le opere nel tempo e nel modo stabilito, esso decadrà dalla concessione, perderà la cauzione depositata e sarà inoltre responsabile dei danni verso i terzi, a norma del diritto comune.

Art. 46 Quando il concessionario trascuri la regolare manutenzione delle opere concesse, o in qualche altro modo contravvenga ai patti della concessione, o ne sospenda arbitrariamente l'esercizio, potranno essere dallo Stato sequestrati i proventi delle opere e sospesi i pagamenti dei vaglia del tesoro fatti con gli introiti della tassa supplementare d'ancoraggio. Oltre a ciò potrà essere dichiarata la decadenza della concessione.

Art. 47 La concessione può essere in ogni tempo revocata, quando a giudizio dell'amministrazione ciò sia richiesto da cause di pubblica utilità o da ragioni di pubblico servizio. In questo caso il concessionario ha diritto alla restituzione della cauzione, ed al pagamento di tante quote parti del costo delle opere eseguite, quanti sono gli anni mancanti al termine della concessione, salvo che non sia stato diversamente pattuito coll'atto di concessione.

Art. 48 Alla consegna delle zone acquee o delle aree di pertinenza del demanio marittimo, che si rendessero necessarie per l'esecuzione od esercizio delle opere portuarie a termine dell'atto di concessione, verrà provveduto da un funzionario delle capitanerie di porto con il concorso di un funzionario dell'amministrazione demaniale.

CAPO VI Delle concessioni gratuite di arenili

Art. 49 La concessione gratuita di terreni arenili in favore dei comuni, di che al comma secondo dell'art. 18 della legge, si intende limitata agli arenili compresi nel territorio del comune richiedente, appartenenti al pubblico demanio. Non possono comprendersi nella concessione il lido del mare, e quella zona lungo il medesimo che può occorrere per i pubblici servizi.

Art. 50 La gratuita concessione degli arenili non è obbligatoria per tutte le opere la cui costruzione possa essere ad un comune concessa, ma ha luogo soltanto quando le opere siano espressamente riconosciute utili dal Ministero dei lavori pubblici. Occorre perciò che alla domanda di concessione degli arenili, da presentarsi per mezzo del prefetto al Ministero della marina, i comuni uniscano il progetto delle opere. Le opere saranno eseguite a cura del municipio concessionario e sotto l'alta sorveglianza dell'ufficio del genio civile, dal quale saranno collaudate.

Art. 54 I municipi dovranno destinare preferibilmente ad uso di industrie navali o marittime gli arenili avuti in concessione. In generale, poi, le opere di natura stabile dovranno essere espressamente autorizzate dal Ministero della marina.

Art. 57 I comuni concessionari non potranno né ordinare, né permettere estrazione di arena dai terreni avuti in concessione, se non previo regolare permesso della capitaneria di porto, a termine degli artt. 160 e 161 del codice per la marina mercantile.

CAPO VII Porti lacuali

Art. 63 Per l'esame ed approvazione dei progetti di opere nuove da eseguirsi nei porti lacuali, si ometteranno, salvo che da speciali circostanze sia richiesto, le pratiche per intelligenze col Ministero della marina, prescritte riguardo ai progetti di opere marittime. Quando però i porti lacuali o le relative opere interessino la difesa militare e la sicurezza dello Stato, il Ministero dei lavori pubblici prenderà accordi con quello della guerra.

CAPO VIII Disposizioni speciali per i porti di quarta classe

Art. 66 La dichiarazione di obbligatorietà delle opere nuove nei porti di quarta classe, di che al n. 3 dell'art. 19 della legge, è fatta con decreto del Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello della marina. La domanda, col progetto delle opere, sarà sottoposta all'esame della giunta provinciale amministrativa, delle commissioni locale e centrale per le opere dei porti e dei fari, e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, al fine di accertare se il progetto meriti approvazione, e se la spesa sia proporzionata ai vantaggi che dalle opere possono derivare.

Art. 70 Alla direzione ed assistenza dei lavori d'escavazione sarà provveduto per cura ed a spese del comune o del consorzio, cui dall'ufficio del genio civile sarà data comunicazione delle disposizioni del contratto di appalto. Qualora il comune od il consorzio intendessero di affidare la direzione dei lavori agli uffici del genio civile, dovranno farne domanda al prefetto della provincia, che la rivolgerà col proprio avviso al Ministero dei lavori pubblici per le sue determinazioni, a senso della vigente legge e regolamento sul regio corpo del genio civile.

Art. 71 L'importo dei lavori sarà dal comune o dal consorzio pagato all'appaltatore, in base ai certificati dell'ingegnere direttore.

Art. 72 I comuni che intendono d'intraprendere la costruzione di nuovi porti di quarta classe o di nuove opere straordinarie occorrenti all'ampliamento o alla sistemazione dei medesimi, debbono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici per mezzo del prefetto, producendo il progetto di massima. Il Ministero, sentito il parere delle commissioni locale e centrale per le opere dei porti e fari, del Consiglio superiore della marina e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà sull'ammissibilità delle opere.

Art. 73 Prima di autorizzare la compilazione del progetto esecutivo, il prefetto promuoverà le deliberazioni dei Consigli dei comuni e delle province interessate, ai quali sarà data comunicazione del progetto di massima. Non potranno le opere venire autorizzate ed appaltate, se non quando i comuni assenzienti rappresentino almeno due terzi del loro contributo nella spesa, deduzione fatta dal concorso dello Stato e della provincia, se hanno luogo e quando sia stato accordato ai termini del primo comma dell'art. 27 della legge, e senza tener conto degli altri proventi indicati nell'art.23 della legge medesima.

Art. 74 Il comune od il consorzio dei comuni, nel deliberare l'esecuzione delle nuove opere in conformità al progetto approvato, dovrà stanziare in bilancio le somme necessarie provenienti da cespiti del fondo speciale di cui all'art. 23 della legge.

Art. 86 Approvato un progetto con le formalità di cui all'art. 28 della legge, spetterà al comune o al consorzio. di procedere, se ne sarà il caso, come è prescritto dalla legge sulle espropriazioni, per causa di pubblica utilità. Le occupazioni, sia provvisorie che permanenti, degli spazi acquei o di aree demaniali marittime, sono soggette alle norme prescritte dal codice della marina mercantile, e dal relativo regolamento.

Art. 87 Alla esecuzione dei lavori indicati nei precedenti articoli sarà provveduto dal comune o dal consorzio sotto l'alta sorveglianza degli uffici del genio civile. Le competenze degli ufficiali del genio civile incaricati dell'alta sorveglianza sono a carico dello Stato; quelle per la direzione ed assistenza dei lavori, del comune o del consorzio.

Art. 88 L'ingegnere direttore dei lavori, sia esso un ufficiale del genio civile o un incaricato del municipio, tenute presenti le prescrizioni e le disposizioni del contratto, dovrà prendere concerti colla competente autorità marittima per quanto concerne l'ordine e l'esecuzione dei lavori. PARTE II

CAPO II Della manutenzione e conservazione delle opere d'arte nei porti

 

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